Prevenzione incendi: Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha trasmesso una Circolare che fornisce ai Comandi dei Vigili del Fuoco indirizzi applicativi uniformi in materia di prevenzione incendi, distinguendo in modo chiaro le attività di bar e ristorazione dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, ai fini del rispetto degli adempimenti e delle procedure previste dal DM 1° agosto 2011 n. 151.

La Circolare esplicita i principali requisiti di sicurezza per le attività di bar e ristorazione, chiarisce alcuni passaggi applicativi legati alla valutazione del rischio incendio e richiama con particolare attenzione il ruolo degli addetti al servizio antincendio. Tali figure, come evidenziato dal documento, non svolgono esclusivamente funzioni operative connesse all’utilizzo dei presidi antincendio, ma sono chiamate ad assicurare, nell’ambito delle misure di gestione della sicurezza antincendio, le corrette condizioni di esercizio, la gestione dell’emergenza, la salvaguardia degli occupanti e un’azione preventiva volta a contrastare comportamenti a rischio da parte degli avventori.

Il richiamo alla prevenzione e alla responsabilità condivisa assume un significato ancora più rilevante alla luce dei tragici fatti avvenuti nella notte di Capodanno a Crans-Montana, che hanno riportato con forza all’attenzione pubblica quanto la sicurezza nei luoghi aperti al pubblico dipenda da una corretta progettazione, da una gestione consapevole del rischio e da un’applicazione rigorosa delle norme.

Come Ordine e come professionisti, condividiamo la convinzione che il ruolo dei tecnici coinvolti nelle procedure di prevenzione incendi sia centrale e insostituibile: la competenza tecnica, la conoscenza normativa e la capacità di presidiare i processi di sicurezza rappresentano elementi fondamentali per la tutela delle persone e per la prevenzione di eventi drammatici.

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